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Cosa sapere sull’assicurazione casa per mutuo Inpdap

Normativa Inps assicurazione mutuo Inpdap 2024

Dipendenti e pensionati pubblici hanno accesso a mutui a condizioni agevolate grazie ai finanziamenti ex Inpdap. Ma ai fini della concessione del credito è necessaria la sottoscrizione di un’assicurazione casa per mutuo Inpdap.

Si tratta di una polizza obbligatoria che deve assicurare l’immobile (in quanto bene posto a garanzia del finanziamento) contro i rischi di incendio, scoppio e fulmine. La copertura va attivata a partire dal giorno in cui avviene il perfezionamento del contratto di finanziamento e deve valere per l’intera durata del mutuo.

Fanno eccezione i mutui stipulati per la costruzione in proprio della casa, per i quali la polizza deve decorrere dal giorno in cui avviene il saldo della somma erogata.

Assicurazione casa mutuo Inpdap: gli obblighi per il mutuatario

Il Regolamento Mutui Inps impone che la polizza preveda la liquidazione dell’eventuale danno in favore dell’Inps. Tale liquidazione avviene limitatamente al debito residuo dovuto dal mutuatario.

È inoltre obbligatorio stipulare la polizza con pagamento unico anticipato del premio, per l’intera durata della linea di credito. Non solo. Il titolare del finanziamento deve trasmettere una copia del contratto di assicurazione casa per mutuo Inpdap alla sede Inps competente.

Se la durata del rimborso viene aumentata nel corso dell’ammortamento, il mutuatario deve estinguere la polizza precedente o sostituirla con un’altra di durata non inferiore a quella del nuovo piano di ammortamento. Altrimenti, si va incontro alla risoluzione del contratto di mutuo.

Oltre alla polizza assicurativa obbligatoria, il mutuatario può stipulare una polizza facoltativa a copertura di ulteriori rischi, tra cui:

  • perdita involontaria del posto di lavoro;
  • inabilità temporanea totale al lavoro, dovuta a malattia o infortunio;
  • invalidità permanente totale, sopravvenuta in seguito a malattia o infortunio.

La polizza facoltativa può essere sottoscritta presso la medesima compagnia assicurativa con cui si è stipulata la copertura obbligatoria, oppure con una società diversa.